Chi lascia l'Italia e lavora attraverso una LLC americana deve chiudere due partite con il fisco italiano: la propria residenza e quella della società. Se ne chiudi una sola, l'altra resta aperta. E c'è un'avvertenza in più: dal 1° gennaio 2027 il testo unico delle imposte sui redditi cambia numerazione.
Due numerazioni: TUIR fino al 2026, nuovo Testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 ha approvato un nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026 ma applicabile dal 1° gennaio 2027, quando abroga gli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986 (il TUIR). Fino al 2026 vale il TUIR, poi il nuovo testo. Dalla stessa data il monitoraggio fiscale passa dall'art. 4 del D.L. 167/1990 all'art. 58 del Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141).
| Tema | Fino al 2026 | Dal 2027 |
|---|---|---|
| Residenza delle persone fisiche | art. 2 TUIR | art. 2 nuovo Testo unico |
| Residenza delle società | art. 73 TUIR | art. 82 nuovo Testo unico |
| Società estere controllate (CFC) | art. 167 TUIR | art. 186 nuovo Testo unico |
| Exit tax | art. 166 TUIR | art. 193 nuovo Testo unico |
| Monitoraggio fiscale | art. 4 D.L. 167/1990 | art. 58 D.Lgs. 141/2026 |
Quando smetti di essere residente
Dal 1° gennaio 2024, con il D.Lgs. 209/2023, sei residente in Italia per un anno d'imposta se, per la maggior parte dell'anno e contando anche le frazioni di giorno, hai in Italia almeno uno di questi tre elementi: la residenza civilistica, il domicilio o la presenza fisica. Ne basta uno. Il domicilio oggi è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le tue relazioni personali e familiari.
L'Agenzia delle Entrate (Circolare 20/E del 4 novembre 2024) traduce "maggior parte dell'anno" in 183 giorni, 184 negli anni bisestili, e precisa che i giorni non devono essere consecutivi: si sommano nel corso dell'anno solare.
Anagrafe e AIRE: la cancellazione da sola non basta
Fino al 2023 l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell'anno era una presunzione assoluta di residenza. Dal 2024 è una presunzione relativa: si può superare, ma tocca a te dimostrare con elementi oggettivi che per la maggior parte dell'anno non hai avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio, né la presenza fisica.
L'iscrizione all'AIRE è un obbligo. Chi trasferisce la residenza all'estero deve dichiararlo all'ufficio consolare della nuova circoscrizione entro 90 giorni, indicando i familiari con cittadinanza italiana e allegando la prova della residenza. Se ometti la dichiarazione, la sanzione va da 200 a 1.000 euro per ogni anno in cui l'omissione continua.
Ma l'AIRE da sola non chiude la residenza fiscale. Nella Circolare 20/E l'Agenzia descrive chi si iscrive all'AIRE e lavora all'estero, ma tiene in Italia una casa a disposizione con le utenze attive e ci torna nei fine settimana e in ferie: secondo l'Agenzia questo può configurare il domicilio in Italia. E i dati circolano: i comuni comunicano all'Agenzia delle Entrate le iscrizioni e cancellazioni AIRE fatte d'ufficio.
I Paesi della lista del 1999: l'onere della prova si rovescia
L'art. 2, comma 2-bis, del TUIR considera residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe ed emigrati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con decreto ministeriale. Dal 2008 il testo stampato rinvia invece a una lista bianca, ma quel decreto non è mai stato adottato, come ha scritto il Ministro stesso nel D.M. 20 luglio 2023: si applica quindi ancora il testo in vigore al 31 dicembre 2007, con la lista nera del D.M. 4 maggio 1999. La riforma del 2024 non ha toccato il comma 2-bis, come conferma la Circolare 20/E.
La lista elenca solo Stati e territori, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, Hong Kong, Monaco, Singapore e l'Oman. Nessuno Stato americano compare nella lista. Due uscite contano per chi parte oggi: San Marino è stato tolto con il D.M. 12 febbraio 2014 e la Svizzera con il D.M. 20 luglio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2024. Secondo l'Agenzia, quello del 2023 è l'ultimo aggiornamento della lista.
Se ti trasferisci in un Paese della lista, non basta più mostrare che i tre criteri dell'art. 2 non sono soddisfatti. L'Agenzia, richiamando la Circolare 140/1999, chiede la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con l'Italia e la prova di una reale e duratura localizzazione nel nuovo Paese, indipendentemente dagli obblighi fiscali assolti lì. Per gli Emirati trovi i dettagli nella pagina Emirati Arabi Uniti.
Dal 2027 il nuovo art. 2, comma 3, riprende la presunzione con la formula della lista bianca. Non abbiamo trovato un chiarimento ufficiale su come la lista del 1999 si coordini con il nuovo testo dal 2027: se la tua partenza cade a cavallo del 2027, è un punto da verificare.
La LLC va gestita da fuori
L'art. 73, comma 3, del TUIR (dal 2027 art. 82, comma 3) considera residente una società che per la maggior parte del periodo d'imposta ha in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Sede di direzione effettiva significa la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche sulla società nel suo complesso; gestione ordinaria significa il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente. Queste definizioni si applicano dal periodo d'imposta 2024.
Tradotto: una LLC americana le cui decisioni strategiche prendi tu, seduto in Italia, può essere residente in Italia. Prima parti, poi gestisci la LLC da fuori.
Come l'Italia vede una LLC americana
Per l'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR le società e gli enti non residenti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, sono soggetti IRES. La Circolare 9/E del 5 marzo 2015 (par. 5.1) applica questa regola alle società estere tassate per trasparenza all'estero, per legge o per opzione: in Italia non sono considerate trasparenti. Il socio residente è tassato solo quando gli utili vengono distribuiti, come reddito di capitale (o come reddito d'impresa, se la partecipazione rientra in un'impresa), secondo il principio di cassa. Le imposte estere che il socio ha pagato sulla sua quota si considerano pagate dalla società e si scomputano dall'importo lordo distribuito.
Una precisazione importante: la circolare parla di entità estere trasparenti in generale e non nomina le LLC. Non abbiamo trovato un documento dell'Agenzia che qualifichi espressamente una LLC americana unipersonale, quindi applicare questa lettura alla tua LLC è un'interpretazione, non una presa di posizione dell'Agenzia. Il lato americano lo trovi nella pagina sul trattamento fiscale della LLC.
Finché sei residente: CFC e monitoraggio
La disciplina CFC dell'art. 167 del TUIR (dal 2027 art. 186) si applica anche alle persone fisiche residenti che controllano un ente non residente (controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, oppure oltre il 50 per cento degli utili). Scatta quando sono soddisfatte entrambe le condizioni:
- tassazione effettiva estera inferiore al 15 per cento;
- oltre un terzo dei proventi in categorie passive o a basso valore aggiunto, come interessi, canoni, dividendi o servizi a basso valore aggiunto con parti correlate.
Non si applica se dimostri che la società svolge un'attività economica effettiva, con personale, attrezzature, attivi e locali (puoi chiederlo anche con interpello). Se invece si applica, il reddito della società è tassato separatamente in capo a te, all'aliquota media e comunque non sotto l'aliquota ordinaria IRES.
Per gli stessi anni vale il monitoraggio fiscale: chi è residente e detiene investimenti o attività finanziarie all'estero in grado di produrre redditi imponibili, anche solo come titolare effettivo, li indica nella dichiarazione annuale dei redditi. Una partecipazione in una LLC americana è un investimento di questo tipo. Sono esclusi i depositi e conti correnti esteri il cui valore massimo complessivo nell'anno non ha superato 15.000 euro.
Exit tax: cosa dice la norma
L'art. 166 del TUIR (dal 2027 art. 193) tassa il trasferimento all'estero dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Questo è il perimetro della norma come è scritta. Se la tua attività rientri in un'impresa commerciale e quali altri effetti abbia la partenza sul tuo patrimonio va verificato sul tuo caso, non dedotto da questa pagina.
La sequenza giusta
Cosa va storto se salti un passaggio
- Resti iscritto all'anagrafe dei residenti: sei presunto residente fino a prova contraria.
- Tieni casa e famiglia in Italia: il domicilio resta qui.
- Passi in Italia 183 giorni o più: basta la presenza.
- Dirigi la LLC dall'Italia: la società rischia la residenza italiana.
- Salti l'AIRE: da 200 a 1.000 euro per ogni anno.
Fonti
Verificato il 26 ottobre 2026.
- DPR 917/1986 (TUIR), artt. 2, 73, 166 e 167 nel testo in vigore fino al 31-12-2026: normattiva.it, art. 2, art. 73, art. 166, art. 167
- Art. 2, comma 2-bis, TUIR nel testo vigente al 31-12-2007: normattiva.it
- D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, nuovo Testo unico imposte sui redditi, artt. 2, 82, 186, 193, 376 e 377: normattiva.it
- D.M. 4 maggio 1999: Gazzetta Ufficiale; D.M. 12 febbraio 2014: Gazzetta Ufficiale; D.M. 20 luglio 2023: Gazzetta Ufficiale
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024: agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 5.1: agenziaentrate.gov.it
- Legge 470/1988, art. 6: normattiva.it; Legge 1228/1954, art. 11: normattiva.it
- D.L. 167/1990, art. 4: normattiva.it; D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, art. 58: normattiva.it
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